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Regolamento della Strada

Indice:

Disciplina della Strada dei Vini dei Castelli Romani

 

TITOLO I

REQUISITI DI QUALITA'

DELLA STRADA DEI VINI DEI CASTELLI ROMANI

 

Art. 1

(Definizione e finalità)

  1. La Strada dei Vini dei Castelli Romani è un insieme di percorsi, segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli recanti anche l’indicazione delle varie aree D.O.C., lungo i quali insistono vigneti e cantine di aziende agricole singole ed associate, altre cantine ed enoteche, in un contesto ricco di beni artistici, culturali, naturali ed ambientali, questi ultimi evidenziati anche dal Parco Regionale dei Castelli Romani.

2. La Strada dei Vini dei Castelli Romani vuole essere lo strumento affinché i territori vinicoli e le relative produzioni possano essere divulgati, commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica.

 

Art. 2

(Requisiti generali di qualità)

1. Ogni soggetto aderente alla Strada dei Vini dei Castelli Romani è identificato dai seguenti requisiti generali di qualità:

  1. ubicazione dell’attività nell’ambito del territorio delimitato e riconosciuto per la Strada dei Vini dei Castelli Romani dall’art. 2 della L.R. 31 gennaio 1983, n. 12;
  2. segnaletica informativa posta in prossimità della propria sede e realizzata secondo i criteri grafici e con il logo della Strada dei Vini dei Castelli Romani, di cui all’art. 10 del presente disciplinare;
  3. attrezzatura per mettere a disposizione, in modo visibile, il materiale informativo e la cartina del territorio della Strada dei Vini dei Castelli Romani.

2. La mancanza o la perdita di uno dei requisiti di cui al comma precedente è condizione per l’esclusione dalla Strada dei Vini dei Castelli Romani.

 

Art. 3

(Requisiti specifici di qualità per le aziende vitivinicole e le cantine)

1. Le aziende vitivinicole che aderiscono alla Strada dei Vini dei Castelli Romani, oltre ai requisiti generali di cui al precedente art. 2, devono rispondere ai seguenti requisiti specifici di qualità:

  1. ambienti esterni ed interni accuratamente puliti ed illuminati;
  2. disponibilità di un servizio igienico ad uso dei visitatori;
  3. individuazione e delimitazione di piazzali o aree, interne od esterne, per la sosta di un numero di veicoli concordato con il Comitato Promotore o con il Comitato di Gestione, in modo da non danneggiare il carattere dell’insediamento e la viabilità circostante;
  4. segnaletica informativa aziendale, posta in prossimità della propria sede e realizzata secondo i criteri grafici e con il logo della Strada dei Vini dei Castelli Romani, di cui all’art. 10 del presente disciplinare. Essa deve contenere alcune informazioni essenziali: il nome della azienda, i numeri di telefono e fax, l’eventuale necessità di prenotazione per effettuare la visita, i giorni e gli orari di apertura. Possono essere aggiunte altre informazioni come: le lingue parlate e la disponibilità di visite guidate;
  5. i giorni e gli orari di apertura dovranno essere quelli concordati con il Comitato Promotore o il Comitato di Gestione entro il 1° gennaio di ogni anno. Sarà effettuata la distinzione tra alta stagione (dall’1/4 al 30/9) e bassa stagione (dal 1/10 al 31/3) e sarà tenuto conto delle necessità di chiusura eventualmente richieste per il periodo della vendemmia e per un periodo di ferie annuali. Il Comitato Promotore o il Comitato di Gestione deve comunque garantire che le aziende vitivinicole, aderenti alla Strada dei Vini dei Castelli Romani, siano aperte in numero sufficiente e, pertanto, sarà effettuata l’assegnazione dei giorni e degli orari d’apertura minimi per lo svolgimento delle attività della Strada dei Vini dei Castelli Romani;
  6. materiale informativo aziendale da realizzare secondo i criteri grafici e con il logo della Strada dei Vini dei Castelli Romani, di cui all’art. 10 del presente disciplinare;
  7. utilizzo, per la degustazione, di bicchieri e di dischi d’identificazione riportanti il logo della Strada dei Vini dei Castelli Romani, di cui all’art. 10 del presente disciplinare;
  8. affissione in modo visibile dei prezzi da praticare per gli assaggi e le vendite di vino. Gli ospiti, dopo la degustazione, non devono essere obbligati ad effettuare acquisti.

2. La mancanza o la perdita, in modo reiterato, dei requisiti di cui al comma precedente è condizione per l’esclusione dalla Strada dei Vini dei Castelli Romani.

3. Le aziende vitivinicole che aderiscono alla Strada dei Vini dei Castelli Romani possono rispondere anche ai seguenti requisiti specifici di qualità:

  1. telefoni pubblici;
  2. disponibilità di un servizio igienico ad uso esclusivo dei visitatori del circuito enoturistico della Strada dei Vini dei Castelli Romani;
  3. parcheggi riservati ed attrezzature di servizio per l’accoglienza dei portatori di handicap;
  4. personale che abbia frequentato con profitto i corsi di formazione per "Esperto in accoglienza per il circuito enoturistico della Strada dei Vini dei Castelli Romani";
  5. personale a conoscenza di lingue straniere;
  6. organizzazione di visite guidate;
  7. vendita di vino in bottiglie confezionate;
  8. locale frigo-vetrina per contenere i vini secondo le specifiche temperature;
  9. lavastoviglie industriale;
  10. disponibilità di collegamento informatico con i Centri d’informazione ed il Centro di promozione e prenotazione della Strada dei Vini dei Castelli Romani;
  11. organizzazione di corsi di degustazione, in collaborazione con il Comitato Promotore o il Comitato di Gestione.

 

Art. 4

(Requisiti specifici di qualità per le aziende agrituristiche)

1. Le aziende agrituristiche che aderiscono alla Strada dei Vini dei Castelli Romani, oltre ai requisiti generali di cui al precedente art. 2, devono rispondere ai seguenti requisiti specifici di qualità:

  1. obbligo di esporre i vini della Strada dei Vini dei Castelli Romani, anche se l’azienda agrituristica non è vitivinicola;
  2. obbligo di inserire i vini della Strada dei Vini dei Castelli Romani in caso di offerta di ristorazione, anche se l’azienda agrituristica non è vitivinicola;
  3. materiale informativo aziendale da realizzare secondo i criteri grafici e con il logo della Strada dei Vini dei Castelli Romani, di cui all’art. 10 del presente disciplinare;
  4. utilizzo, per la degustazione, di bicchieri e di dischi d’identificazione riportanti il logo della Strada dei Vini dei Castelli Romani, di cui all’art. 10 del presente disciplinare;
  5. affissione in modo visibile dei prezzi praticati per gli assaggi e le vendite di vino. Gli ospiti, dopo la degustazione, non devono essere obbligati ad effettuare acquisti;
  6. disponibilità di un servizio igienico ad uso dei visitatori;
  7. segnaletica informativa aziendale, posta in prossimità della propria sede e realizzata secondo i criteri grafici e con il logo della Strada dei Vini dei Castelli Romani, di cui all’art. 10 del presente disciplinare. Essa deve contenere alcune informazioni essenziali: il nome della azienda, i numeri di telefono e fax, l’eventuale necessità di prenotazione per effettuare la visita, i giorni e gli orari di apertura. Possono essere aggiunte altre informazioni come: le lingue parlate e la disponibilità di visite guidate.

2. La mancanza o la perdita, in modo reiterato, dei requisiti di cui al comma precedente è condizione per l’esclusione dalla Strada dei Vini dei Castelli Romani.

3. Le aziende agrituristiche che aderiscono alla Strada dei Vini dei Castelli Romani possono rispondere anche ai seguenti requisiti specifici di qualità:

  1. telefoni pubblici;
  2. disponibilità di un servizio igienico ad uso esclusivo dei visitatori del circuito enoturistico della Strada dei Vini dei Castelli Romani;
  3. parcheggi riservati ed attrezzature di servizio per l’accoglienza dei portatori di handicap;
  4. personale che abbia frequentato con profitto i corsi di formazione per "Esperto in accoglienza per il circuito enoturistico della Strada dei Vini dei Castelli Romani";
  5. personale a conoscenza di lingue straniere;
  6. organizzazione di visite guidate;
  7. vendita di vino in bottiglie confezionate;
  8. locale frigo-vetrina per contenere i vini secondo le specifiche temperature;
  9. lavastoviglie industriale;
  10. disponibilità di collegamento informatico con i Centri d’informazione ed il Centro di promozione e prenotazione della Strada dei Vini dei Castelli Romani;
  11. organizzazione di corsi di degustazione, in collaborazione con il Comitato Promotore o il Comitato di Gestione.

 

Art. 5

(Requisiti specifici di qualità per le aziende agricole)

1. Le aziende agricole che aderiscono alla Strada dei Vini dei Castelli Romani, oltre ai requisiti generali di cui al precedente art. 2, devono rispondere ai seguenti requisiti specifici di qualità:

  1. ambienti esterni ed interni accuratamente puliti ed illuminati;
  2. disponibilità di un servizio igienico ad uso dei visitatori.
  3. obbligo di esporre i vini della Strada dei Vini dei Castelli Romani, anche se l’azienda agricola non è vitivinicola;
  4. affissione in modo visibile dei prezzi praticati per gli assaggi e le vendite di vino. Gli ospiti, dopo la degustazione, non devono essere obbligati ad effettuare acquisti;
  5. materiale informativo aziendale da realizzare secondo i criteri grafici e con il logo della Strada dei Vini dei Castelli Romani, di cui all’art. 10 del presente disciplinare;

2. La mancanza o la perdita, in modo reiterato, dei requisiti di cui al comma precedente è condizione per l’esclusione dalla Strada dei Vini dei Castelli Romani.

3. Le aziende agricole che aderiscono alla Strada dei Vini dei Castelli Romani possono rispondere anche ai seguenti requisiti specifici di qualità:

  1. telefoni pubblici;
  2. disponibilità di un servizio igienico ad uso esclusivo dei visitatori del circuito enoturistico della Strada dei Vini dei Castelli Romani;
  3. parcheggi riservati ed attrezzature di servizio per l’accoglienza dei portatori di handicap;
  4. personale che abbia frequentato con profitto i corsi di formazione per "Esperto in accoglienza per il circuito enoturistico della Strada dei Vini dei Castelli Romani";
  5. personale a conoscenza di lingue straniere;
  6. organizzazione di visite guidate;
  7. vendita di vino in bottiglie confezionate;
  8. locale frigo-vetrina per contenere i vini secondo le specifiche temperature;
  9. lavastoviglie industriale;
  10. disponibilità di collegamento informatico con i Centri d’informazione ed il Centro di promozione e prenotazione della Strada dei Vini dei Castelli Romani;
  11. organizzazione di corsi di degustazione, in collaborazione con il Comitato Promotore o il Comitato di Gestione.

 

Art. 6

(Requisiti specifici di qualità per le enoteche)

1. Le enoteche che aderiscono alla Strada dei Vini dei Castelli Romani, oltre ai requisiti generali di cui al precedente art. 2, devono rispondere ai seguenti requisiti specifici di qualità:

  1. esposizione con particolare cura ed in luogo adeguato dei vini della Strada dei Vini dei Castelli Romani;
  2. allestimento di uno spazio per la loro degustazione;
  3. segnaletica informativa aziendale, posta in prossimità della propria sede e realizzata secondo i criteri grafici e con il logo della Strada dei Vini dei Castelli Romani, di cui all’art. 10 del presente disciplinare. Essa deve contenere alcune informazioni essenziali: il nome della azienda, i numeri di telefono e fax, l’eventuale necessità di prenotazione per effettuare la visita, i giorni e gli orari di apertura. Possono essere aggiunte altre informazioni come: le lingue parlate e la disponibilità di visite guidate;
  4. i giorni e gli orari di apertura dovranno essere quelli concordati con il Comitato Promotore o il Comitato di Gestione entro il 1° gennaio di ogni anno. Sarà effettuata la distinzione tra alta stagione (dall’1/4 al 30/9) e bassa stagione (dal 1/10 al 31/3) e sarà tenuto conto delle necessità di chiusura eventualmente richieste per un periodo di ferie annuali. Il Comitato Promotore o il Comitato di Gestione deve comunque garantire che le enoteche, aderenti alla Strada dei Vini dei Castelli Romani, siano aperte in numero sufficiente e, pertanto, sarà effettuata l’assegnazione dei giorni e degli orari d’apertura minimi per lo svolgimento delle attività della Strada dei Vini dei Castelli Romani;
  5. materiale informativo aziendale da realizzare secondo i criteri grafici e con il logo della Strada dei Vini dei Castelli Romani, di cui all’art. 10 del presente disciplinare;
  6. utilizzo, per la degustazione, di bicchieri e di dischi d’identificazione riportanti il logo della Strada dei Vini dei Castelli Romani, di cui all’art. 10 del presente disciplinare;
  7. affissione in modo visibile dei prezzi praticati per gli assaggi e le vendite di vino. Gli ospiti, dopo la degustazione, non devono essere obbligati ad effettuare acquisti;
  8. disponibilità di un servizio igienico ad uso dei visitatori;
  9. esposizione di materiale della Strada dei Vini per favorirne la divulgazione.

2. La mancanza o la perdita, in modo reiterato, dei requisiti di cui al comma precedente è condizione per l’esclusione dalla Strada dei Vini dei Castelli Romani.

3. Le enoteche che aderiscono alla Strada dei Vini dei Castelli Romani possono rispondere anche ai seguenti requisiti specifici di qualità:

  1. telefoni pubblici;
  2. disponibilità di un servizio igienico ad uso esclusivo dei visitatori del circuito enoturistico della Strada dei Vini dei Castelli Romani;
  3. parcheggi riservati ed attrezzature di servizio per l’accoglienza dei portatori di handicap;
  4. personale che abbia frequentato con profitto i corsi di formazione per "Esperto in accoglienza per il circuito enoturistico della Strada dei Vini dei Castelli Romani";
  5. personale a conoscenza di lingue straniere;
  6. organizzazione di visite guidate;
  7. locale frigo-vetrina per contenere i vini secondo le specifiche temperature;
  8. lavastoviglie industriale;
  9. disponibilità di collegamento informatico con i Centri d’informazione ed il Centro di promozione e prenotazione della Strada dei Vini dei Castelli Romani;
  10. organizzazione di corsi di degustazione, in collaborazione con il Comitato Promotore o il Comitato di Gestione.

 

Art. 7

(Requisiti specifici di qualità per le aziende della ristorazione)

1. Le aziende della ristorazione (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie) che aderiscono alla Strada dei Vini dei Castelli Romani, oltre ai requisiti generali di cui al precedente art. 2, devono rispondere ai seguenti requisiti specifici di qualità:

  1. obbligo di inserire nella Carta dei vini i prodotti della Strada dei Vini dei Castelli Romani;
  2. inserire nel menù almeno due piatti tipici locali;
  3. esposizione di materiale della Strada dei Vini dei Castelli Romani nel locale di accesso e di accoglienza per favorirne la divulgazione;
  4. allestimento di uno spazio per la degustazione dei vini della Strada dei Vini dei Castelli Romani;
  5. utilizzo, per la degustazione, di bicchieri e di dischi d’identificazione riportanti il logo della Strada dei Vini dei Castelli Romani, di cui all’art. 10 del presente disciplinare;
  6. materiale informativo aziendale da realizzare secondo i criteri grafici e con il logo della Strada dei Vini dei Castelli Romani, di cui all’art. 10 del presente disciplinare;
  7. affissione in modo visibile dei prezzi praticati per gli assaggi e le vendite di vino. Gli ospiti, dopo la degustazione, non devono essere obbligati ad effettuare acquisti.

2. La mancanza o la perdita, in modo reiterato, dei requisiti di cui al comma precedente è condizione per l’esclusione dalla Strada dei Vini dei Castelli Romani.

3. Le aziende della ristorazione che aderiscono alla Strada dei Vini dei Castelli Romani possono rispondere anche ai seguenti requisiti specifici di qualità:

  1. telefoni pubblici;
  2. parcheggi riservati ed attrezzature di servizio per l’accoglienza dei portatori di handicap;
  3. personale che abbia frequentato con profitto i corsi di formazione per "Esperto in accoglienza per il circuito enoturistico della Strada dei Vini dei Castelli Romani";
  4. personale a conoscenza di lingue straniere;
  5. locale frigo-vetrina per contenere i vini secondo le specifiche temperature;
  6. disponibilità di collegamento informatico con i Centri d’informazione ed il Centro di promozione e prenotazione della Strada dei Vini dei Castelli Romani;
  7. organizzazione di corsi di degustazione, in collaborazione con il Comitato Promotore o il Comitato di Gestione.

 

Art. 8

(Requisiti specifici di qualità per le aziende turistico-ricettive)

1. Le aziende turistico-ricettive (alberghi, pensioni, residence) che aderiscono alla Strada dei Vini dei Castelli Romani, oltre ai requisiti generali di cui al precedente art. 2, devono rispondere ai seguenti requisiti specifici di qualità:

  1. esposizione di materiale della Strada dei Vini dei Castelli Romani nel locale di accesso e di accoglienza per favorirne la divulgazione;
  2. allestimento di uno spazio per la degustazione dei vini della Strada dei Vini dei Castelli Romani;
  3. utilizzo, per la degustazione, di bicchieri e di dischi d’identificazione riportanti il logo della Strada dei Vini dei Castelli Romani, di cui all’art. 10 del presente disciplinare;
  4. materiale informativo aziendale da realizzare secondo i criteri grafici e con il logo della Strada dei Vini dei Castelli Romani, di cui all’art. 10 del presente disciplinare;
  5. affissione in modo visibile dei prezzi praticati per gli assaggi e le vendite di vino. Gli ospiti, dopo la degustazione, non devono essere obbligati ad effettuare acquisti;
  6. qualora svolgano servizi di ristorazione: obbligo di inserire nella Carta dei vini i prodotti della Strada dei Vini dei Castelli Romani;
  7. qualora svolgano servizi di ristorazione: inserire nel menù almeno due piatti tipici locali.

2. La mancanza o la perdita, in modo reiterato, dei requisiti di cui al comma precedente è condizione per l’esclusione dalla Strada dei Vini dei Castelli Romani.

3. Le aziende turistico-ricettive che aderiscono alla Strada dei Vini dei Castelli Romani possono rispondere anche ai seguenti requisiti specifici di qualità:

  1. telefoni pubblici;
  2. parcheggi riservati ed attrezzature di servizio per l’accoglienza dei portatori di handicap;
  3. personale che abbia frequentato con profitto i corsi di formazione per "Esperto in accoglienza per il circuito enoturistico della Strada dei Vini dei Castelli Romani";
  4. personale a conoscenza di lingue straniere;
  5. locale frigo-vetrina per contenere i vini secondo le specifiche temperature;
  6. disponibilità di collegamento informatico con i Centri d’informazione ed il Centro di promozione e prenotazione della Strada dei Vini dei Castelli Romani;
  7. organizzazione di corsi di degustazione, in collaborazione con il Comitato Promotore o il Comitato di Gestione.

 

Art. 9

(Requisiti specifici di qualità per le aziende dell’artigianato)

1. Le aziende dell’artigianato che aderiscono alla Strada dei Vini dei Castelli Romani, oltre ai requisiti generali di cui al precedente art. 2, devono rispondere ai seguenti requisiti specifici di qualità:

  1. svolgere un’attività nel settore agroalimentare tradizionalmente connessa alle produzioni tipiche del territorio, ad alta vocazione vitivinicola, della Strada dei Vini dei Castelli Romani;
  2. segnaletica informativa aziendale, posta in prossimità della propria sede e realizzata secondo i criteri grafici e con il logo della Strada dei Vini dei Castelli Romani, di cui all’art. 10 del presente disciplinare. Essa deve contenere alcune informazioni essenziali: il nome della azienda, i numeri di telefono e fax, l’eventuale necessità di prenotazione per effettuare la visita, i giorni e gli orari di apertura. Possono essere aggiunte altre informazioni come: le lingue parlate e la disponibilità di visite guidate;
  3. i giorni e gli orari di apertura dovranno essere quelli concordati con il Comitato Promotore o il Comitato di Gestione entro il 1° gennaio di ogni anno. Sarà effettuata la distinzione tra alta stagione (dall’1/4 al 30/9) e bassa stagione (dal 1/10 al 31/3) e sarà tenuto conto delle necessità di chiusura eventualmente richieste per un periodo di ferie annuali. Il Comitato Promotore o il Comitato di Gestione deve comunque garantire che le aziende dell’artigianato, aderenti alla Strada dei Vini dei Castelli Romani, siano aperte in numero sufficiente e, pertanto, sarà effettuata l’assegnazione dei giorni e degli orari d’apertura minimi per lo svolgimento delle attività della Strada dei Vini dei Castelli Romani.

2. La mancanza o la perdita, in modo reiterato, dei requisiti di cui al comma precedente è condizione per l’esclusione dalla Strada dei Vini dei Castelli Romani.

3. Le aziende dell’artigianato che aderiscono alla Strada dei Vini dei Castelli Romani possono rispondere anche ai seguenti requisiti specifici di qualità:

  1. telefoni pubblici;
  2. parcheggi riservati ed attrezzature di servizio per l’accoglienza dei portatori di handicap;
  3. personale che abbia frequentato con profitto i corsi di formazione per "Esperto in accoglienza per il circuito enoturistico della Strada dei Vini dei Castelli Romani";
  4. personale a conoscenza di lingue straniere;
  5. disponibilità di collegamento informatico con i Centri d’informazione ed il Centro di promozione e prenotazione della Strada dei Vini dei Castelli Romani;
  6. organizzazione visite guidate per la conoscenza dei processi produttivi artigianali, in collaborazione con il Comitato Promotore o il Comitato di Gestione.

 

 

TITOLO II

DEFINIZIONE DELL’IMMAGINE UFFICIALE

DELLA STRADA DEI VINI DEI CASTELLI ROMANI

 

Art. 10

(Criteri grafici e logo)

1. La Strada dei Vini dei Castelli Romani deve avere un’immagine grafica ufficiale. A tal fine il Comitato Promotore o il Comitato di Gestione selezionano, con bando pubblico, dei criteri grafici coordinati (segni, caratteri, locuzioni, pittogrammi, ecc.). In particolare, verrà scelto un logo da affiancare a quello della Regione Lazio e della C.C.I.A.A. di Roma.

2. Tutti gli elementi grafici individuati verranno registrati, in conformità alla normativa vigente nazionale ed internazionale, da parte del Comitato Promotore o del Comitato di Gestione.

3. I criteri grafici ed il logo della Strada dei Vini dei Castelli Romani devono essere utilizzati obbligatoriamente per la realizzazione del materiale informativo aziendale. Presso il Comitato Promotore o il Comitato di Gestione verrà costituito un ufficio per l’assistenza allo sviluppo grafico di materiale informativo aziendale, del quale le imprese possono eventualmente avvalersi. Il Comitato Promotore o il Comitato di Gestione può, a sua discrezione, richiedere che venga ritirato il materiale informativo aziendale che non rispetta i criteri grafici ed il logo della Strada dei Vini dei Castelli Romani.

4. La mancanza o la perdita, in modo reiterato, dei requisiti di cui al comma precedente è condizione per l’esclusione dalla Strada dei Vini dei Castelli Romani.

 

 

TITOLO III

ORGANI E GESTIONE

DELLA STRADA DEI VINI DEI CASTELLI ROMANI

 

Art. 11

(Comitato Promotore)

1. La gestione sperimentale (fino ad un massimo di 6 mesi eventualmente prorogabili) della Strada dei Vini dei Castelli Romani è affidata ad un Comitato Promotore istituito presso la Camera di Commercio di Roma (sentito il parere della Provincia di Roma, dell’XI Comunità Montana e dei Sindaci del territorio interessato).

Alla Regione Lazio - Assessorato per le Politiche dell'Agricoltura è riservata la facoltà di controllare e verificare in ogni momento del procedimento amministrativo la compatibilità degli interventi con gli adempimenti previsti dall’art. 3 della L.R. 31 gennaio 1983, n. 12.

2. Le domande di adesione possono essere presentate al Comitato Promotore della Strada dei Vini dei Castelli Romani, avente sede presso la Camera di Commercio di Roma. L’autorizzazione concessa è insindacabile ed è valida fino a revoca motivata. La revoca implica la restituzione della segnaletica e di tutto il materiale informativo.

 

Art. 12

(Comitato di Gestione)

1. Ai fini della gestione della Strada dei Vini dei Castelli Romani:

  1. per Comitato di Gestione, successivamente denominato "Comitato", si intende un organismo di carattere associativo senza scopo di lucro, finalizzato allo svolgimento dei compiti indicati dalla L.R. n. 12/83 e del presente regolamento;
  2. il Comitato è costituito con atto pubblico e retto da uno statuto che garantisca l’accesso a tutti i soggetti istituzionali e di rappresentanza di categoria, ricadenti nel territorio delimitato dalla Strada dei Vini dei Castelli Romani;
  3. il Comitato rappresenta in giudizio gli interessi degli associati alla "Strada del Vino", tutelandone il nome ed il logo prescelto in ogni sede.

2. Lo statuto del Comitato di Gestione deve contenere almeno i seguenti elementi:

  1. le modalità per l’ammissione al Comitato;
  2. gli obblighi per gli associati, le modalità per la loro esclusione, le eventuali incompatibilità e/o inammissibilità, nonché le sanzioni per le eventuali inadempienze;
  3. le funzioni degli organi (Assemblea, Consiglio, Presidente) e le norme riguardanti la nomina ed il funzionamento degli organi medesimi;
  4. le modalità di voto in assemblea;
  5. le norme per la nomina del Collegio sindacale ed i relativi compiti;
  6. le norme per 1’eventuale scioglimento anticipato del Comitato;
  7. 1’obbligo di contribuzione a carico di ciascun associato, prevedendo: una quota fissa di partecipazione al Comitato, diversificata per categoria di appartenenza ed una quota annuale proporzionale ai servizi ed ai benefici che i soggetti privati e/o pubblici ricevono da1 Comitato;
  8. le norme per il componimento amichevole, nelle forme di arbitrato rituale, delle eventuali controversie fra Comitato ed associato oppure la costituzione di un collegio dei probiviri per la composizione di eventuali controversie tra Comitato e associato.

3. Il Comitato è obbligato a:

  1. inviare con cadenza annuale (entro e non oltre il mese di Febbraio dell’anno successivo) alla Regione Lazio - Assessorato per le Politiche dell'Agricoltura una relazione sull’attività svolta corredata dall’elenco dei soci, nonché una relazione amministrativa e finanziaria delle attività svolte;
  2. collaborare con gli Enti pubblici, per l’espletamento delle attività previste dalla L.R. 12/83 e dal presente regolamento;
  3. trasmettere alla Regione Lazio - Assessorato per le Politiche dell'Agricoltura con cadenza annuale (entro e non oltre il 30 Giugno) una relazione preventiva sull’attività da svolgere corredata dei relativi costi;
  4. registrare a livello internazionale, entro sei mesi dalla sua costituzione, il nome ed il logo della Strada dei Vini dei Castelli Romani, in conformità alla normativa vigente;

 

4. Il Comitato è competente a:

  1. rappresentare in ogni sede la "Strada del vino";
  2. procedere alla gestione della "Strada del vino", in conformità con quanto disposto dalla L.R. 12/83 e dal presente regolamento;
  3. a concedere e revocare le adesioni delle singole imprese partecipanti;
  4. controllare affinché gli associati si conformino e rispettino gli standards minimi indicati dal presente regolamento;
  5. a provvedere alla restituzione della segnaletica e di tutto il materiale informativo in caso di revoca motivata dell’autorizzazione concessa.

5. Il Comitato ha sede presso la C.C.I.A.A. di Roma.


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